Cambia la classificazione dei rifiuti “ecotossici”: molti rifiuti, che ad oggi sono classificati come non pericolosi potrebbero diventare pericolosi. Il 5 luglio 2018 entra in vigore il nuovo regolamento europeo che, modificando la direttiva 2009/98/CE (allegato III), ridefinisce i rifiuti speciali prodotti dalle aziende, in particolare le caratteristiche di pericolo HP14 (rifiuto ecotossico).
Rispetto ai criteri ADR (“Accord Dangereuses Route”), ad oggi in uso a livello italiano, il Regolamento UE 2017/997 amplia alle sostanze cosiddette “ozono lesive” la gamma delle sostanze da considerare nell’ambito della valutazione delle sostanze pertinenti. Inoltre applica il concetto di valore di soglia anche alla caratteristica di pericolo HP14, concetto già presente nell’ambito del Regolamento 1357/2014 ma fino ad oggi applicabile solamente ad alcune caratteristiche di pericolo (HP4, HP8 e HP6). Di fatto, le valutazioni rispetto alla caratteristica di pericolosità HP14 dovranno essere riviste rispetto agli attuali criteri che seguono la modalità ADR per la classe 9, disciplinate dalla legge 6 agosto 2015,n.125. Pertanto, i produttori e i gestori di rifiuti dovranno effettuare più attente valutazioni in relazione alla classificazione e alla destinazione dei rifiuti, in particolare quelli contenenti metalli pesanti e idrocarburi. Inoltre si renderà necessario verificare le modalità di trasporto in regime ADR.
L’applicazione del Regolamento 2017/997 comporterà che rifiuti ad oggi classificati come pericolosi, non lo saranno più e viceversa. Dal 5 luglio si potranno verificare diverse condizioni:
– Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che rimane ecotossico anche secondo il Regolamento 997/2017;
– Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è più ecotossico secondo il Regolamento 997/2017;
– Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che rimane non ecotossico anche secondo il Regolamento 997/2017;
– Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il Regolamento 997/2017.
Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, non saranno ritenute più valide dagli impianti di smaltimento/recupero le analisi chimiche antecedenti il 1° marzo 2018.
Considerato la complessità delle norme, Ecolight Servizi si mette a disposizione per orientare le aziende e guidarle al rispetto dei nuovi adempimenti attraverso analisi di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti, consulenza, raccolta, trasporto e smaltimento.
Per informazioni: assistenza@ecolightitaly.it.