Il passaggio alla tracciabilità digitale dei rifiuti sta ridisegnando le regole operative per tutta la filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Le regole su obbligo di iscrizione al RENTRI e scelta tra formulario digitale o cartaceo non sono uguali per tutti, ma variano sensibilmente a seconda del servizio svolto: Centri di raccolta comunali (C2), Luoghi di Raggruppamento della distribuzione (D4/D5) o Installatori (L1).
Ecco nel dettaglio lo scenario e cosa cambia nella quotidianità operativa per ciascun canale.
Centri di Raccolta comunali (Servizio C2): scatta il FIR Digitale
La novità più impattante riguarda i centri di raccolta comunali, dove la transizione digitale è ormai a pieno regime. A partire dal 16 settembre 2026, l’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale è diventato obbligatorio. I gestori di questi centri devono quindi essere regolarmente iscritti al RENTRI.
Per l’emissione del documento, la piattaforma offre la possibilità di richiedere l’apertura del FIR digitale direttamente al Sistema Collettivo o all’operatore logistico incaricato del ritiro. C’è però un aspetto su cui non si può transigere: la firma elettronica del produttore o detentore è sempre obbligatoria. Questo significa che in assenza del file digitale o delle necessarie firme elettroniche, il trasportatore non potrà effettuare il prelievo dei rifiuti. In caso di blocchi tecnici, gli operatori dovranno ricorrere al Modulo Segnalazione Anomalia o alle procedure di emergenza previste dal portale RENTRI.
Luoghi di Raggruppamento della distribuzione (Servizi D4 e D5): si prosegue in cartaceo
Situazione stabile per i distributori iscritti al portale del CdC RAEE per i servizi D4 e D5. Secondo le ultime normative in materia, la distribuzione gode di un regime di esonero generale dagli obblighi del nuovo registro elettronico, una regola che si applica indipendentemente dal livello di pericolosità del rifiuto gestito.
Di conseguenza, per il trasporto in uscita dai Luoghi di Raggruppamento (LdR) serviti dal Centro di Coordinamento rimangono valide le vecchie abitudini: non essendoci l’obbligo di iscrizione al RENTRI, per accompagnare i viaggi dei RAEE continuerà a rendersi necessario l’utilizzo del tradizionale formulario cartaceo.
Installatori e Centri di assistenza (Servizio L1): la scelta dipende dall’attività
Per il canale degli installatori vige invece un doppio binario operativo. La scelta tra carta e digitale non è fissa, ma dipende strettamente dalla natura del singolo intervento: nel caso in cui i RAEE vengano raccolti a fronte di una vendita con la formula dell’ “1 contro 1”, gli installatori non sono tenuti a iscriversi al RENTRI. In questa specifica circostanza, per effettuare i ritiri è quindi sufficiente compilare il FIR cartaceo.
Lo scenario cambia se i rifiuti derivano da attività diverse, come la semplice rimozione o lo smantellamento di impianti senza una contestuale fornitura equivalente. In questo caso, scattano sia l’obbligo di registrazione al RENTRI sia quello di utilizzare il FIR digitale.
Poiché non è possibile stabilire a priori quale casistica si presenterà, il CdC RAEE ha previsto che sia lo stesso installatore a indicare la modalità corretta (FIR digitale o cartaceo) direttamente sul portale, nel momento in cui inserisce la richiesta di ritiro.
