Piombo nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, deroga ai divieti

Entrano in vigore il 1° marzo 2023 le nuove disposizioni previste dal Decreto 16 gennaio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il testo introduce “Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, viene prevista una deroga al divieto di usare il piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini e nei cavi e nei fili superconduttori in ossido di bismuto stronzio calcio e rame e nelle pertinenti connessioni elettriche.

Di fatto, il MASE attua in Italia due recenti direttive di modifica della Direttiva ROHS:

  • la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche;
  • la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini.

Le ragioni della deroga risiedono nel fatto che la tecnologia non ha ancora trovato un sostituto per questo metallo pesante in alcune apparecchiature. Quindi si è reso necessario bypassare i divieti che erano stati previsti dalla disciplina e diretti a eliminare l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Decreto 16 gennaio 2023 modifica quindi l’allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014. Le modifiche al testo entrano in vigore dal 1° marzo 2023.