Obbligo EPR per le piattaforme di e-commerce: l’adesione a un consorzio rinviata a metà marzo

C’è un mese in più di tempo per le piattaforme di e-commerce per aderire a un consorzio EPR. Il decreto Milleproroghe, convertito nella Legge 15/25 ed entrato in vigore il 25 febbraio, ha allungato di 30 giorni l’obbligo per chi vende prodotti attraverso marketplace di rispondere alle prescrizioni della Responsabilità Estesa del Produttore.

Infatti, il comma 1-ter dell’articolo 13 del Milleproroghe 2025 è andato a modificare l’articolo 178-quater (modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico) del Testo Unico Ambientale, prorogando a 120 giorni, al posto dei previsti 90, i termini per la sottoscrizione degli accordi tra i gestori della piattaforma e i consorzi o i sistemi di gestione. Questo significa che le piattaforme di commercio elettronico hanno tempo fino al 14 marzo per adempiere agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti per i quali è stato già implementato un sistema EPR in Italia.

Un piccolo riassunto

L’obbligo
Legge 166/2024 ha infatti modificato il Decreto Legislativo 152/2006 – il cosiddetto TUA Testo Unico Ambientale – in materia di Responsabilità Estesa del Produttore per i prodotti immessi sul mercato italiano. Nello specifico, è stato introdotto il nuovo articolo 178-quater “Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico”. Il comma 3 dell’articolo ha previsto che “i produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi”. Questo significa che, come recita il comma 1, “qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi”.

Marketplace, una definizione
Ma cosa si intende per piattaforma di e-commerce? Come indica la norma, “per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma che consente l’immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa”.

Il Sistema Ecolight
Il Sistema Ecolight è un sistema multiconsortile in grado di occuparsi di una serie di rifiuti all’interno della logica EPR. In collaborazione con Ecolight Servizi, ha redatto un accordo che permette alle piattaforme di commercio elettronico di assolvere agli obblighi di legge nell’ambito della Responsabilità Estesa del Produttore. Come? Aderendo a un consorzio, per la specificità del prodotto, e sottoscrivendo l’accordo.

I consorzio EPR del Sistema Ecolight sono:

  • Ecopolietilene: per i beni in polietilene immessi sul mercato italiano;
  • Ecolight: per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE – e le pile e accumulatori, immessi sul mercato italiano;
  • Ecotessili: per tutti i beni tessili e di pelletteria. Questo sistema EPR è in fase di attuazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per chiarimenti e adesioni contattare il consorzio Ecolight oppure Ecolight Servizi.