La Corte di Cassazione ha chiuso una vicenda lunga e annosa. Con la sentenza n.9858/16 ha stabilito che la tassa comunale sui rifiuti non è dovuta per le aree produttive in cui si determinano rifiuti speciali. Una posizione sostenuta anche nella “Guida Rifiuti” di Ecolight: «In riferimento alle imposte connesse alla raccolta e al recupero o allo smaltimento dei rifiuti la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, comma 649 ha precisato che: “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Le superfici aziendali che generano rifiuti speciali sono quindi escluse dal computo delle aree assoggettate a tassazione e soprattutto, l’art. 1, comma 661, della medesima legge sancisce che: “il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. La scelta del legislatore è stata quella di evitare un doppio onere per le imprese».
Il caso specifico che ha portato alla sentenza della Cassazione vedeva coinvolta una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la Tia (ai tempi questo il nome della tassa rifiuti), in quanto già provvedeva al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni. L’impresa ha dovuto gestire tre ricorsi (il gestore incaricato della riscossione del tributo, dopo aver perso il primo ricorso alla Commissione Tributaria, ha portato avanti altri due livelli di giudizio nel tentativo di far valere l’applicazione del tributo anche laddove non dovuto) e attendere una decina di anni.
Si apre per le imprese la possibilità di avere una più corretta – e più leggera – definizione della tassa rifiuti. Questa strada consentirebbe una tassazione più coerente con gli obiettivi di tutela ambientale, consentendo alle imprese di privilegiare i circuiti di raccolta privati che hanno dimostrato di garantire una gestione più efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale rispetto al servizio pubblico. A questo punto però per le aziende diventa importante la scelta del fornitore: affidarsi a soggetti professionali per la gestione dei rifiuti è il primo passo per rispettare l’ambiente e rispettare le norme.
Per approfondimenti: leggi l’articolo de Il Sole24Ore del 19 maggio 2016.