Al Ministero dell’Ambiente il compito della definizione delle regole e di vigilare sulla loro osservanza; ad un suo braccio operativo (che potrebbe coincidere con l’Albo dei gestori ambientali) il compito di assistere le aziende e di gestire tutta la parte informatica. Dopo l’abolizione del SISTRI – in vigore dal ° gennaio -, inizia a delinearsi quello che potrebbe essere il nuovo Sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Nel frattempo, si torna agli obblighi del pre-SISITRI.
Le anticipazioni emergono dalla relazione tecnica al ddl di conversione del DL 135/18 (Semplificazioni) che è dal 15 gennaio 2019 all’esame del Senato. Per il nuovo sistema di monitoraggio dei rifiuti vengono indicati tre elementi:
una struttura ministeriale che sovraintenderà alla stesura delle regole, ne coordinerà e vigilerà l’applicazione;
una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese nell’applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
una struttura tecnologica composta da una parte software e da una parte hardware.
Oggi, alle imprese viene chiesto di “tornare” ad una situazione pre-SISTRI. Il decreto legge 135/2018, che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2019 del SISTRI e dell’obbligo di pagamento dei relativi futuri contributi, prevede che fino all’operatività del futuro sistema il tracciamento dei rifiuti viene soddisfatto con gli adempimenti “tradizionali”. Ovvero, la presentazione della dichiarazione MUD e la tenuta di registri di carico/scarico e formulario di trasporto rifiuti, secondo le regole previste (rispettivamente) dagli articoli 188-189-190 e 193 del D.lgs 152/2006, nella loro formulazione testuale precedente alle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010.
Sempre il Decreto 135/2018 ha confermato la possibilità di tenuta in formato digitale di registri e formulari (con trasmissione tramite Pec della relativa quarta copia) già prevista dal D.lgs 152/2006. Norma di riferimento anche per quanto riguarda le sanzioni.