Definite le modalità di iscrizione al Registro nazionale per le aziende che sono soggette al regime EPR – Responsabilità Estesa del Produttore -, ovvero quelle realtà che, in quanto fabbricatori, importatori o distributori di determinati prodotti, rientrano nella definizione di “produttore” e sono chiamate a sostenere la gestione dei loro prodotti a fine vita. Con il DM 144/2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito iscrizione e trasmissione delle informazioni al Registro nazionale (istituto con il Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006) e le modalità di vigilanza sul rispetto da parte dei produttori degli obblighi derivanti dal sistema EPR.
Il Registro nazionale dei produttori si compone dei registri di filiera di cui agli articoli 221, 221-bis, 223, 233, 234 e 236, del D.lgs 152/2006 (imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene) le cui modalità operative saranno indicate con successivo decreto. La norma implementa e ricomprende i Registri nazionali dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione:
- rifiuti elettronici (RAEE);
- pile a fine vita;
- pneumatici fuori uso.
Sono tenuti all’iscrizione tutti i soggetti obbligati a rispettare le regole della responsabilità estesa del produttore; se il produttore adempie ai suoi obblighi in materia tramite un Consorzio o Sistema collettivo saranno questi ultimi a iscriversi al Registro comunicando l’elenco dei produttori aderenti. L’iscrizione è effettuata in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio entro 60 giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni che verrà comunicata dal portale stesso e sul sito del Ministero dell’Ambiente. In caso di variazioni o cessazione di attività avvenute successivamente all’iscrizione, la comunicazione al Registro deve essere fatta non oltre i 30 giorni.
Per quanto riguarda la visibilità del numero di iscrizione al Registro, viene confermata la necessità di indicarlo su tutti i documenti commerciali (fatture, scontrini, ricevute …). Nel caso di vendita online, i Produttori sono tenuti a pubblicarlo sulla propria piattaforma web.
Viene inoltre previsto che:
- I Produttori con sede legale fuori dall’Italia, in altro Stato membro dell’UE, devono nominare un rappresentante autorizzato in Italia che si iscriva al Registro EPR;
- I Consorzi e i Sistemi autonomi che gestiscono gli obblighi EPR per conto dei produttori devono registrarsi e fornire l’elenco dei produttori associati.
Per aderire al consorzio Ecolight (RAEE, pile e accumulatori) o al consorzio Ecopolietilene (beni in polietilene), effettuare l’iscrizione, avere assistenza in caso di azienda estera che opera sul mercato italiano, Ecolight Servizi è a disposizione.