È stata pubblicata il 24 luglio sulla Gazzetta Ufficiale europea la rifusione della direttiva in materia di RAEE. La decisione è stata presa sulla base della convinzione del Parlamento di Strasburgo che la disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche debba essere oggetto di «diverse modifiche sostanziali». La nuova direttiva integra la normativa precedente (direttiva 2008/98), in particolare fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva sui rifiuti e tiene presente la direttiva che istituisce un quadro per l’elaborazione di requisiti per la progettazione ecocompatibile. Prevede che le sostanze vietate vengano sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee usate dai consumatori e a uso professionale). Non sono inclusi gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche dove non siano parti di detti impianti, vengono fatte rientrare nell’ambito di applicazione della nuova direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.
La nuova norma cerca così di contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite la prevenzione della produzione di Raee e attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle Aee, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei Raee.
Nella nuova direttiva viene introdotta la responsabilità del produttore: è questo uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di Aee che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione, l’eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.
Vengono definiti tassi di raccolta più ambiziosi che si basano sui Raee prodotti. Secondo le attuali stime, un tasso di raccolta di Raee prodotti dell’85 % è equivalente a un tasso di raccolta del 65 % del peso medio di Aee immesse nel mercato nei tre anni precedenti. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta dovrebbe essere pari al 45% di quanto immesso sul mercato in dato Stato nei tre anni precedenti. Previsto un aumento graduale della raccolta dal 2016 al 2019 quando il tasso minimo di raccolta da conseguire sarà del 65%, dato calcolato sulla base del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei Raee prodotti nel territorio dello Stato.
La nuova direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.