Open Scope, le indicazioni del Comitato di Vigilanza e del Ministero dell’Ambiente

Open Scope: il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e il Ministero dell’Ambiente provano a fare un po’ di chiarezza. È stato pubblicato il volume «Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014» per fornire agli operatori del settore uno strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RAEE. Con la pubblicazione, il Comitato di vigilanza e il Ministero hanno organizzato anche un incontro tecnico giovedì 7 giugno (nell’auditorium del Ministero dell’Ambiente) aperto a tutti gli operatori per discutere del tema.

L’Open Scope è di fatto un argomento che un po’ spaventa i Produttori, anche se così non dovrebbe essere. Per gli autori del vademecum, infatti, non c’è alcuna rivoluzione e nessuna «nuova era» rispetto al passato. La novità è sostanziale, come si legge nel documento: «Dal 15 agosto la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento rispettivamente ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”». La conseguenza della nuova “categorizzazione” fa sì che «il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie, rimaneva fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014; dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali». Quindi, prosegue il documento «è di tutta evidenza che più di qualche AEE che oggi non trova collocazione in nessuna delle dieci categorie dell’allegato I, dal 15 agosto la troverà, certamente, nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III. Ciò comporterà un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti».
Le indicazioni che vengono fornite dal Comitato di vigilanza e dal Ministero dell’Ambiente vogliono arrivare a circoscrivere il campo, per proporre un percorso di valutazione se il proprio prodotto possa rientrare o meno nella classificazione. Si parte dalla definizione di apparecchiatura, quindi dal suo funzionamento (se dipende da corrente elettrica o da campi elettromagnetici), per arrivare alla valutazione delle componenti. Il risultato non dà adito ad un elenco esaustivo, ma fornisce una chiave di lettura. Facendo così – ad esempio -, prolunghe, avvolgicavo e adattatori rientrano nel campo di applicazione. Di contro, i fusibili e gli inverter dei monitor LCD non rientrano. Gli inverter fotovoltaici sono invece classificati come AEE, quindi rientrano nel campo di applicazione della normativa.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la pubblicazione del Comitato di vigilanza e del Ministero dell’Ambiente: http://www.minambiente.it/notizie/comitato-di-vigilanza-e-controllo-raee-pile-e-accumulatori-incontro-tecnico-roma-7-giugno