E-commerce, dal 1° luglio le novità IVA per la vendita in UE

Diventano efficaci dal 1° luglio 2021 le nuove misure del pacchetto IVA sul commercio elettronico per vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi B2C nella UE. Il Decreto legislativo 83/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 giugno, recependo gli articoli 2 e 3 della Direttiva UE 2017/2455, ha introdotto una serie di semplificazioni degli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con l’introduzione di un’unica soglia (10.000 euro) valida per tutti gli Stati membri, al di sopra della quale l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni, abolisce le soglie precedenti (tra i 35.000 ed i 100.000 euro). Inoltre, viene esteso il regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), che prende però il nome di OSS (One Stop Shop). Non ultimo, sono stati introdotti specifici obblighi per i soggetti che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi.

 

Gli operatori nazionali che effettuano vendite a distanza di beni e servizi a privati, non soggetti IVA e residenti nella UE, per un importo annuo complessivo superiore a 10.000 euro possono infatti aderire all’OSS (One Stop Shop). Per aderire è necessario:

  • presentare la domanda di iscrizione al regime online attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Per chi fosse già iscritto al MOSS, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che dal 1° luglio 2021 l’iscrizione sarà trasferita al sistema OSS;
  • applicare l’aliquota IVA dello Stato membro in cui sono spediti i beni o eseguiti i servizi;
  • riscuotere l’IVA a carico dell’acquirente sulle vendite intracomunitarie a distanza di beni o sulle forniture di servizi;
  • inviare telematicamente la dichiarazione trimestrale IVA tramite il portale OSS dell’Agenzia Entrate al 30 aprile per il I trimestre, 31 luglio per II trimestre; 31 ottobre per III trimestre; 31 gennaio per IV trimestre;
  • conservare per 10 anni le registrazioni di tutte le vendite che rientrano nell’ambito di applicazione dell’OSS.

In alternativa, gli operatori che non aderiscono all’OSS, se superano l’ammontare complessivo di 10.000 euro di vendite a distanza tramite e-commerce e prestazioni di servizi a privati, devono dichiarare e versare l’IVA dovuta negli Stati membri identificandosi ai fini IVA negli stessi paesi in cui è stabilito il cliente consumatore privato, aprendo tante posizioni IVA quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza sono state realizzate.