Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 23 giugno il Decreto legislativo 42/2020 che restringe l’uso di alcune sostanze pericolose nelle Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si tratta dell’attuazione della direttiva europea 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 novembre 2017 che modifica la precedente direttiva 2011/65/UE .
Il provvedimento recepisce quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 aprile ed estende la deroga al divieto di usare alcune sostanze pericolose anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento o al potenziamento delle capacità delle apparecchiature elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (AEE non soggette alla precedente direttiva 2002/95/CE e invece ora soggette alla direttiva 2011/65/UE).
Le modifiche riguardano diversi articoli che regolano l’applicazione del decreto (si escludono dall’applicazione della disciplina del decreto, gli organi a canne) e soprattutto il novero di AEE che non devono contenere le sostanze pericolose individuate nell’allegato II.
È stata inoltre modificata (all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 27/2014) la nozione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale” che ora sono “le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale”.
Infine, il Decreto amplia a tutte le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 la deroga al divieto di contenere sostanze pericolose.
Per ogni approfondimento, il consorzio Ecolight ed Ecolight Servizi sono a disposizione.